Il Sindaco
Considerata la notevole circolazione dei cosiddetti “motocrossisti” lungo le mulattiere ed i sentieri nonché nell’aperta campagna del territorio di Piazzatorre;
Tenuto conto che il transito degli speciali mezzi motorizzati impiegati nell’attività agonistica in oggetto, provoca considerevoli danni alle strade rurali, specie a quelle di accesso alle alpi pascolive ed ai boschi, per la manutenzione delle quali questo Ente, proprietario tra l’altro di parecchi dei beni suddetti, destina ingenti risorse finanziarie;
Tenuto conto
- che numerosi agricoltori ed interessati hanno manifestato lamentele per danni riscontrati alle colture ed ai fondi provocati dai motocrossisti;
- che nel territorio interessato devono essere assicurate condizioni di tranquillità e salubrità in considerazione della presenza di importanti stazioni climatiche e di villeggiatura ivi ubicate;
Considerata pura la circostanza che il continuo movimento di mezzi meccanici motorizzati costituisce grave nocumento per il patrimonio faunistico ed in generale per quello ecologico che caratterizza il territorio di Piazzatorre;
Ritenuto per tutto quanto sopra, doveroso porre rimedio ai predetti inconvenienti;
Visto l’art.7 c.d.s. D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.50 del T.U. 18.08.2000, n.267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la legge istitutiva del Parco n.56/89;
Visto il vigente Regolamento agro silvo pastorale;
Ordina:
E’ vietato a chiunque di transitare a bordo di motocicli, autoveicoli, e tutti gli altri mezzi esclusi quelli destinati ad uso agricolo, lungo mulattiere, sentieri, tratturi, strade vicinali, nonchè nell’aperta campagna facenti parte del territorio di competenza amministrativa di questo comune.
I trasgressori soggiaceranno alle sanzioni di legge previste.
In deroga ai divieti di cui sopra è consentita la circolazione esclusivamente ai mezzi autorizzati.
La presente ordinanza annulla tutti gli eventuali tipi di permessi concessi in deroga.